Cos’è
FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Previsto dal PNRR, è promosso dal Ministero del Turismo ed è gestito da Invitalia.
Cosa si può fare
Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:
- Riqualificazione energetica
- Riqualificazione antisismica
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
- Realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
- Digitalizzazione
- Acquisto o rinnovo di arredi
L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 € e 10 milioni di €.
I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
A chi si rivolge
Le agevolazioni sono rivolte a:
- Alberghi
- Agriturismi
- Strutture ricettive all’aria aperta
- Imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
- Stabilimenti balneari
- Complessi termali
- Porti turistici
- Parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici
I requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
- Essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
- Avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
- Essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
- Essere in regime di contabilità ordinaria
- Essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
Le agevolazioni
Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
Sono previste due forme di incentivo:
- Contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- Finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.
Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici connessi per gli stessi interventi.