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Contributi alle imprese di nuova costituzione – (art. 42 bis L.r. 12/2002)
- Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” – Regolamento UE 1407/2013
- Beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
L’impresa deve essere iscritta all’A.I.A. per la prima volta. Nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, il titolare o il socio imprenditore dell’impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all’A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.
- Iniziative finanziabili
L’intervento mira a promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane; sono finanziabili le imprese iscritte all’A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all’iscrizione medesima.
- Spese ammissibili
A) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, compreso eventuale acquisizione di piano di analisi e sviluppo;
B) acquisto di macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa, nuovi di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a € 100,00, al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni di importo inferiore a € 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.
C) acquisto di arredi per ufficio;
D) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
E) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione (sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto un proprietario);
F) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera E), comprese spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico (creazione di siti di commercio elettronico, sviluppo e customizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, ecc).
Le spese sono ammissibili alla condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art. 13, c. 9.
- Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità di aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 50% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;
- imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;
- imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio economico.