Dic
La legge di Bilancio 2020 ha modificato radicalmente il meccanismo dell’iper (e super) ammortamento introducendo, a partire dagli investimenti 4.0 effettuati dallo scorso 1° gennaio, un’agevolazione ora riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, con l’intento da parte del legislatore di farne un incentivo più equo e favorirne l’accesso ad una platea più ampia di soggetti, tra cui forfettari e talune imprese agricole, in precedenza esclusi dalla previgente formulazione normativa.
Possono, pertanto, accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito.
Rispetto alla precedente disciplina che regolamentava l’iper ammortamento, è ora richiesto che le aziende rispettino la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e siano in regola col versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei propri dipendenti.
Fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 (software e beni immateriali).
In attesa della possibile proroga dell’agevolazione, ventilata a più riprese dagli organi competenti, allo stato attuale sono agevolabili gli investimenti effettuati:
- nell’anno solare 2020, purché entro il 31/12/2019 non sia stato versato al fornitore un acconto almeno pari al 20% del costo del bene;
- nel primo semestre 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa abbia già versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene.
Al fine della competenza temporale delle spese, occorre avere riguardo alle regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del TUIR.
In analogia con le precedenti agevolazioni similari per tali tipologie di costi, sono ammesse le seguenti quattro modalità di realizzazione degli investimenti:
- acquisto diretto del bene dal fornitore
- acquisizione mediante locazione finanziaria
- realizzazione del bene in economia direttamente da parte dell’azienda
- appalto a terzi del bene (anche se in quest’ultimo caso si tratta di modalità assai meno diffusa rispetto alle precedenti).
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, all’impresa è fatto obbligo di utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Inoltre, l’articolo 1 comma 193 dispone espressamente che, se il bene è delocalizzato entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto, sarà necessario ricalcolare il credito d’imposta sottraendo dal computo il bene ceduto.
La percentuale del credito d’imposta spettante è declinata dalla norma in funzione della tipologia di bene e dell’importo dell’investimento complessivo sostenuto nell’esercizio, e in particolare:
- per beni materiali di cui all’Allegato A:
- 40% per gli investimenti fino a 2,5 mln €
- 20% per la quota di investimenti > 2,5 mln € e fino a 10 mln €
- per i software ed i beni immateriali di cui all’Allegato B:
- 15% fino all’importo massimo di 700.000 € di costi agevolabili
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (e, si ritiene, previo rilascio della perizia/attestato/autodichiarazione a seconda dei casi).
Inoltre, l’utilizzo del credito d’imposta non è vincolato alla necessità di dover attendere l’invio della dichiarazione dei redditi inerente l’esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via generale dalla risoluzione AdE 110/E/2019).