Nell’attesa dell’approvazione della legge di Stabilità 2021, si riassumono le ipotesi più accreditate, con riferimento alle agevolazioni di credito di imposta per gli investimenti 4.0
- Misura del credito d’imposta spettante
Beni materiali
Con riferimento ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Credito d’imposta |
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Importo investimento
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Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021
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Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022 (o 30.6.2023) |
Fino a € 2.500.000 | 50%
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40% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30%
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20% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10%
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10% |
Limite massimo di costi ammissibili € 20.000.000 |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni immateriali
Relativamente ai beni immateriali “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023).
- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.
Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale;
ovvero
- dall’anno di cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%).
Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).