CONTRIBUTI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO DAGLI EDIFICI SEDI DI IMPRESE
Si può presentare domanda di contributo dall’1 al 28 febbraio di ogni anno.
BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese e grandi imprese che rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro non in stato di scioglimento o liquidazione, con sede in Friuli Venezia Giulia, anche se non proprietarie dell’immobile (con l’autorizzazione del proprietario).
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e sono ammissibili:
- a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
- b) spese relative ad analisi di laboratorio
- c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008
- d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della L.Reg. 7/2000, per l’importo massimo di 500,00 euro
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
- a) le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso
- b) le spese relative ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto
- b) le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
- a) per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 15.000 euro
- b) per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 30.000 euro
- c) per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo 40.000 euro
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa e il contributo viene quindi erogato entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione.